Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Gli elenchi dei Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico e dei Dirigenti amministrativi sono contenuti nelle sezioni riportate nella presente pagina.

Per quanto riguarda i procedimenti di scelta del contraente cfr. anche la sezione "Bandi di gara e contratti"

 

per una agevole ricerca dei contenuti di cui all'art. 23 d.lgs 33/2013, utilizzare delle parole chiave, quali ad esempio, "accordo", "stipula", "affidamento" 

Contenuto inserito il 14-04-2022 aggiornato al 28-06-2023
Recapiti e contatti
Via del Politecnico snc - 00133 Roma (RM)
PEC asi@asi.postacert.it
Centralino 06 85671
P. IVA 03638121008
Linee guida di design per i servizi web della PA